Efficientamento su immobili vincolati
(Beni culturali e "Belle Arti")

L’Agenzia delle Entrate permette l’accesso al Superbonus 110% a tutti gli edifici vincolati o su cui sono vietati gli interventi trainanti purché migliorino di due classi energetiche l’APE.

Consapevoli che i requisiti del Decreto Rilancio per l’ottenimento del Superbonus al 110% avrebbero potuto escludere gli edifici vincolati (spesso situati nei centri storici), il legislatore ha cercato di “avvantaggiare” questi immobili al fine di includerli nell’incentivo.
Gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi cosiddetti “trainanti” (cappotto e sostituzione dell’impianto termico), qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004) o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Ecco gli interventi che ricadono nell'Ecobonus 110% su edifici vincolati

  • Sostituzione impianto di riscaldamento con sistemi a caldaia a condensazione, impianti ibridi, pompa di calore o micro-generatori;
  • Installazione dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
  • Realizzazione isolamento termico (cappotto o interno) anche su superfici disperdenti inferiori al 25% del totale delle superfici;
  • Installazione solare termico;
  • Sostituzione infissi, finestre e portone blindato;
  • Realizzazione di schermature solari;

Resta l’obbligo del salto di due classi energetiche
Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’attestato di prestazione energetica oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Quest’ultima casistica riguarda le abitazioni in classe A3 che al più possono raggiungere la classe A4.

ALTRI REQUISITI
Oltre al salto di due classi, l’immobile oggetto di intervento potrà essere indistintamente una prima o seconda casa, ma non dovrà appartenere alle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: Abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Efficienza Energetica e Bonus Fiscali

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